La classifica resta uguale in termini di due punti ma migliora di due gol fatti per il Lecce Primavera. Il giudice sportivo della Primavera 1 ha infatti sancito la vittoria per 3-0 dei giallorossi contro la Samp dopo che la partita si era chiusa sull’1-0. Di seguito ecco le motivazioni:
COMUNICATO UFFICIALE āĀ Ā«Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali, rilevato che la Soc. Sampdoria, nella gara in oggetto, ha schierato in campo allāinizio della gara sette calciatori nati nel 2004 e precisamente i giocatori: Tantocchi Elia, Uberti Nicolò, Pozzato Simone, Conti Francesco, Lotjonen Arttu Mikael, Alesi Gabriele e Polli Luca; considerato che il regolamento del Campionato Primavera 1 TIM valevole per la stagione sportiva 2023/2024, pubblicato con C.U. n. 20 dellā11 agosto 2023 al punto 8 stabilisce: āpossono partecipare alla Manifestazione, qualunque sia il tipo di tesseramento:
ā calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il 15° anno di etĆ e che siano nati dal 1° gennaio 2005 in poi; ā un numero massimo di sei calciatori nati dal 1° gennaio 2004 (e fino al 31 dicembre 2004), che possono essere impiegati contemporaneamente in ciascuna gara; ā un solo calciatore āfuori quotaā (senza limite di etĆ ), oltre ai sei di cui al paragrafo precedente, per la sola fase della regular season (con espressa esclusione delle ultime cinque giornate)ā; considerato che lāart. 10, comma 1 CGS stabilisce che la SocietĆ ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, ĆØ punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0ā3 (o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole); che lo stesso art. 10, al comma 6 lett. a), prevede altresƬ che la sanzione della perdita della gara ĆØ inflitta, per il procedimento dinanzi al Giudice sportivo di cui allāart. 65, comma 1, lett. d) (nonchĆ© quelli di cui allāart. 67), qualora la societĆ faccia partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte; ritenuto quindi che, per le ragioni di cui sopra, la Soc. Sampdoria abbia violato la disposizione regolamentare sopra richiamata e che quindi sia passibile delle sanzioni di cui allāart. 10, commi 1 e 6 lett. a)Ā».









Per quale motivo 3 a 0 a tavolino
https://www.calciolecce.it/2024/04/23/lecce-monza-da-domani-in-vendita-ulteriori-biglietti/