Salgono a tre i calciatori a rischio squalifica del Lecce. Dopo lo 0-0 di Monza, Santiago Pierotti e Ylber Ramadani hanno incassato il quarto cartellino giallo del proprio campionato, entrando nella lista dei diffidati insieme ad Hamza Rafia.
Il giudice sportivo diĀ Lega Serie AĀ ha reso note le decisioni allāesito delle gare della 25^ giornata di campionato di Serie A.
Nessun provvedimento sulla presunta bestemmia diĀ Lautaro MartinezĀ dopo Juventus-Inter, di cui non vi era traccia nel referto arbitrale. Non vi sarĆ nemmeno il ricorso alla prova Tv per lāattaccante e capitano argentino della formazione allenata da Simone Inzaghi, che a questo punto non ĆØ da considerarsi a rischio squalifica.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
LEONI GiovanniĀ (Parma): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BRADARIC DomagojĀ (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; giĆ diffidato (Quinta sanzione).
GOSENS Robin EverardusĀ (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; giĆ diffidato (Quinta sanzione).
IZZO ArmandoĀ (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; giĆ diffidato (Decima sanzione).
MASINA AdamĀ (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; giĆ diffidato (Quinta sanzione).
ROVELLA NicoloĀ (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; giĆ diffidato (Decima sanzione).
Ammenda di ⬠8.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato un coro becero nei confronti della squadra avversaria e per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco, alcune bottigliette in plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di ⬠4.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco, un petardo e un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di ⬠3.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di ⬠2.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco, numerosi bicchieri di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di ⬠2.000,00: alla Soc.Ā COMOĀ a titolo di responsabilitĆ oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio del secondo tempo.








