Anche Pierotti e Ramadani in diffida

Ammonizioni pesanti per i due calciatori sul campo del Monza

Salgono a tre i calciatori a rischio squalifica del Lecce. Dopo lo 0-0 di Monza, Santiago Pierotti e Ylber Ramadani hanno incassato il quarto cartellino giallo del proprio campionato, entrando nella lista dei diffidati insieme ad Hamza Rafia.


Il giudice sportivo diĀ Lega Serie AĀ ha reso note le decisioni all’esito delle gare della 25^ giornata di campionato di Serie A.

Nessun provvedimento sulla presunta bestemmia diĀ Lautaro MartinezĀ dopo Juventus-Inter, di cui non vi era traccia nel referto arbitrale. Non vi sarĆ  nemmeno il ricorso alla prova Tv per l’attaccante e capitano argentino della formazione allenata da Simone Inzaghi, che a questo punto non ĆØ da considerarsi a rischio squalifica.

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

LEONI GiovanniĀ (Parma): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BRADARIC DomagojĀ (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; giĆ  diffidato (Quinta sanzione).

GOSENS Robin EverardusĀ (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; giĆ  diffidato (Quinta sanzione).

IZZO ArmandoĀ (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; giĆ  diffidato (Decima sanzione).

MASINA AdamĀ (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; giĆ  diffidato (Quinta sanzione).

ROVELLA NicoloĀ (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; giĆ  diffidato (Decima sanzione).

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc.Ā LAZIOĀ per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato un coro becero nei confronti della squadra avversaria e per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco, alcune bottigliette in plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc.Ā ROMAĀ per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco, un petardo e un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc.Ā GENOAĀ per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc.Ā BOLOGNAĀ per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco, numerosi bicchieri di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc.Ā COMOĀ a titolo di responsabilitĆ  oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio del secondo tempo.

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