Il Consiglio Federale di ieri ha ratificato la proposta fatta giorni fa per assicurare il massimo rispetto delle misure sanitarie. Il comunicato 210, diramato ieri, regolamenta la questione.
Con il protocollo sanitario non si scherza. E’ questo il monito che ha delineato la FIGC. Il Consiglio Federale ha previsto delle sanzioni durissime per chi non rispetterĆ il protocollo di sicurezza contro il Coronavirus. Si partirĆ dalla sanzione pecuniaria sino ad arrivare addirittura all’esclusione dal campionato.
La massima istituzione calcistica italiana ha istituito una task force di 31 esperti del settore medico per rafforzare i controlli e vigilare sul rispetto delle norme. La gravitĆ della violazione, con sanzione collegata da comminare, sarĆ valutata in base al grado di rischio al quale saranno sottoposti i calciatori dal comportamento non corretto.
E’ da vedere infine, dettagliatamente, il profilo di responsabilitĆ oggettiva di un club in caso di violazione compiuta dal singolo atleta.
Il comunicato ad hoc diramato sul sito della FIGC, che circoscrive le regole alla stagione 2019/2020 e demanda l’azione disciplinare al Procuratore Federale, regolamenta la questione al comma 1, sotto riportato.
“Le societĆ professionistiche sono tenute allāosservanza dei Protocolli Sanitari finalizzati al contenimento dellāemergenza epidemiologia da COVID-19 emanati dalla FIGC e validati dalle AutoritĆ sanitarie e governative competenti. In caso di violazione dei Protocolli Sanitari, a carico della societĆ responsabile si applicano, a seconda della sua gravitĆ , le sanzioni di cui allāart. 8, comma 1, lett. b), c) e g), del C.G.S. della FIGC (ammenda, ammenda con diffida e penalizzazione in classifica, ndr). La gravitĆ della violazione ĆØ valutata in funzione del rischio per la salute dei calciatori, degli staff, degli arbitri e di tutti gli addetti ai lavori esposti al contagio da COVID-19″.
La nota, poi, diversifica i vari profili di gravitĆ al comma 2: “Se dalla violazione di cui al comma 1, scaturisce la positivitĆ al Covid-19 (āCovid+ā) di un componente del Gruppo Squadra, secondo quanto previsto dai richiamati Protocolli Sanitari, il fatto ĆØ punito con la sanzione di cui allāart. 8, comma 1, lett. h) (retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; la retrocessione allāultimo posto comporta comunque il passaggio alla categoria inferiore, ndr), del C.G.S. della FIGC”.
La sanzione diventa l’ esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore se si accerta che “ i fatti previsti dai commi 1 e 2 sono stati posti in essere al fine di alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione sportiva, ovvero di assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, ovvero comunque di incidere sullāesito del campionato di competenza, il fatto ĆØ punito con la sanzione di cui allāart. 8, comma 1, lett. i), del C.G.S. della FIGC.
Al comma 4 si descrivono i profili di responsabilitĆ oggettiva delle societĆ . Come espresso ieri, si profila un pieno parallelismo tra comportamenti dei tesserati e comportamenti dei club. “Le societĆ sono responsabili dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci, e di tutti gli altri soggetti di cui allāart. 2, comma 2, del C.G.S. della F.I.G.C., secondo quanto previsto dai richiamati Protocolli Sanitari, che in qualunque modo possano contribuire alle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3. La responsabilitĆ delle societĆ concorre con quella dei dirigenti, tesserati, soci e non soci e degli altri soggetti di cui allāart. 2, comma 2, del C.G.S. della FIGC”.
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